Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. Leggi il testo vigente →

I fanciulli di qualsiasi eta', anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie. Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art24 · fonte del testo