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[1]Il riposo intermedio di un'ora deve essere continuativo, quello di durata superiore puo' essere distribuito in due periodi di durata non inferiore a mezz'ora.

[2]Durante il riposo intermedio non puo' essere richiesta alcuna prestazione.

Testo in vigore dal 27 aprile 1934 al 27 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art19 · fonte del testo