[1]Nei casi in cui non si applichino le disposizioni del regolamento di igiene sul lavoro, i locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori ed i refettori:

  • a)debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori;
  • b)debbono avere una cubatura ed una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa, debbono essere mantenuti in buona manutenzione, essere liberi di umidita', compatibilmente con le esigenze del lavoro, essere forniti di acqua potabile e provveduti di latrine distinte per uomini e per donne in numero non minore di una ogni 40 persone.

[2]L'Ispettorato corporativo puo' proibire la permanenza nei locali di lavoro delle donne e dei fanciulli durante i riposi intermedi.

[3]L'Ispettorato, nei casi in cui non fossero soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo, puo' ordinare le misure e i lavori di adattamento occorrenti.

[4]Contro i provvedimenti dell'Ispettorato e' ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Testo vigente dal 27 aprile 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art20 · fonte del testo