[1]Per le categorie di attivita' o di aziende che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, e' fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre le donne minorenni ed i fanciulli a visite mediche periodiche per accertare che siano fisicamente atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati.

[2]Per i lavori di cui all'art. 10 l'obbligo del datore di lavoro di fare eseguire dette visite puo' essere dal Ministro per le corporazioni esteso anche ai minori degli anni 18 ed alle donne di qualsiasi eta'.

[3]Le suddette visite sono eseguite da medici incaricati dal datore di lavoro.

Testo vigente dal 27 aprile 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art21 · fonte del testo