[1]Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonche' alle norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel lavoro e alla quale l'illecito si riferisce.

[2]La sanzione amministrativa pecuniaria non puo' essere complessivamente superiore a lire quattro milioni ottocentomila ne' inferiore a lire ottocentomila.

[3]Le violazioni dell'articolo 20 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1934 al 15 gennaio 2000. 51 parole tolte, 61 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Chiunque contravvenga alleaggiunto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente leggeaggiunto: , nonche' alle norme del decreto tolto: Ministeriale, aggiunto: ministeriale di cui all'ultimo comma tolto: dell'art. 8, ove non sia prevista una pena maggiore dalle altre leggi aggiunto: dell'articolo 8 e' punito con tolto: l'ammenda da lire 5 a lire 50 per ogni persona aggiunto: la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel lavoro tolto: ed alla quale la contravvenzione aggiunto: e alla quale l'illecito si riferisce.

tolto: L'ammendaaggiunto: La sanzione amministrativa pecuniaria non puo' essere complessivamente superiore a lire tolto: 10.000, aggiunto: quattro milioni ottocentomila ne' inferiore a lire tolto: 20 aggiunto: ottocentomila.

Le tolto: contravvenzioni all'art. aggiunto: violazioni dell'articolo 20 sono punite con tolto: l'ammenda da lire 200 a lire 1000 aggiunto: la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con tolto: l'ammenda da lire 100 a lire 500 aggiunto: la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art24 · fonte del testo