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[1]In deroga all'art. 5 ed alla lettera d) dell'art. 6 della presente legge, il Ministro per le corporazioni, inteso il parere delle Associazioni sindacali, ha facolta' di autorizzare l'occupazione in determinati lavori di fanciulli di eta' non inferiore ai 12 anni compiuti, sempre che tali lavori siano compatibili con le esigenze della tutela della salute e della moralita' del fanciullo e quando cio' sia richiesto da particolari condizioni aziendali o locali o da speciali esigenze tecniche del lavoro o sia necessario per la formazione delle maestranze.

[2]Nei casi suddetti per essere ammessi al lavoro i fanciulli, oltre ai requisiti fisici di cui all'articolo seguente, devono avere ottenuto la promozione dalla quinta classe elementare o dalla classe elementare piu' elevata esistente nel Comune o nella frazione in cui abbiano residenza, salvo il caso di incapacita' intellettuale certificato dall'ispettore scolastico o dal direttore didattico e salva autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentito il Ministro per l'educazione nazionale, nel caso di occupazioni limitate ai periodi delle vacanze scolastiche.

Testo in vigore dal 27 aprile 1934 al 16 luglio 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art7 · fonte del testo