[1]E' vietato adibire:

  • a)i minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonche' le donne di qualsiasi eta' nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie anche se esista trazione meccanica;
  • b)i minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto di pesi, su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio o pericolo; nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia;
  • c)le donne minorenni nei lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto, nonche' nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che saranno determinati a norma dell'art. 10 della presente legge;
  • d)i minori degli anni 16, nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico od esposto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.

[2]Tuttavia il prefetto, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, puo' autorizzare l'occupazione di uno o piu' fanciulli, anche se di eta' inferiore ai 12 anni, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che non abbiano luogo in ore avanzate della notte od in localita' insalubri o pericolose, subordinando tale autorizzazione all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralita' del fanciullo; 5

  • e)i minori degli anni 16 anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualunque natura;
  • f)i minori degli anni 18 nella somministrazione al minuto di bevande alcooliche.

[3]In quest'ultimo caso il prefetto, per ragioni di moralita' e di ordine pubblico, puo' estendere il divieto alle donne di qualsiasi eta'.

[4]Il divieto, di cui al comma f), di adibire minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche, non si applica alla moglie, ed ai parenti ed affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

  • g)i minori degli anni 18, nella manovra e nel traino dei vagonetti.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 novembre 1961, n. 1325

5

La L. 29 novembre 1961, n. 1325, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A modifica della seconda parte della lettera d) dello articolo 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nell'interesse dell'arte, delle scienze e dell'insegnamento, lo Ispettorato del lavoro, sentito il prefetto della Provincia, puo' autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di eta' inferiore ai 15 anni nella preparazione o rappresentazione di spettacoli".

Testo vigente dal 12 gennaio 1962

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1934 al 12 gennaio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 novembre 1961, n. 1325

    La L. 29 novembre 1961, n. 1325, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A modifica della seconda parte della lettera d) dello articolo 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nell'interesse dell'arte, delle scienze e dell'insegnamento, lo Ispettorato del lavoro, sentito il prefetto della Provincia, puo' autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di eta' inferiore ai 15 anni nella preparazione o rappresentazione di spettacoli".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art6 · fonte del testo