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[1]In deroga all'art. 5 ed alla lettera d) dell'art. 6 della presente legge, il Ministro per le corporazioni, inteso il parere delle Associazioni sindacali, ha facolta' di autorizzare l'occupazione in determinati lavori di fanciulli di eta' non inferiore ai 12 anni compiuti, sempre che tali lavori siano compatibili con le esigenze della tutela della salute e della moralita' del fanciullo e quando cio' sia richiesto da particolari condizioni aziendali o locali o da speciali esigenze tecniche del lavoro o sia necessario per la formazione delle maestranze.

[2]Nei casi suddetti per essere ammessi al lavoro i fanciulli, oltre ai requisiti fisici di cui all'articolo seguente, devono avere ottenuto la promozione dalla quinta classe elementare o dalla classe elementare piu' elevata esistente nel Comune o nella frazione in cui abbiano residenza, salvo il caso di incapacita' intellettuale certificato dall'ispettore scolastico o dal direttore didattico e salva autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentito il Ministro per l'educazione nazionale, nel caso di occupazioni limitate ai periodi delle vacanze scolastiche.

[3]3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520

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Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7, art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, [...] sono demandate all'Ispettorato del lavoro".

Testo in vigore dal 16 luglio 1955 al 12 gennaio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1955

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1934 al 16 luglio 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520

    Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7, art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, [...] sono demandate all'Ispettorato del lavoro".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art7 · fonte del testo