Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale
Art. 3 — Compiti dello Stato
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Lo Stato:
- a)promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
- b)promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
- c)puo' promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.
Testo in vigore dal 30 marzo 2001 al 9 ottobre 2010
