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Lo Stato:

  • a)promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
  • b)promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
  • c)puo' promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.

Testo in vigore dal 30 marzo 2001 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:2001-03-07;78~art3 · fonte su Normattiva