[1]Sono inscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938.
[2]Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R. decreto n. 485 in data 6 settembre 1902.
Testo vigente dal 5 luglio 1923
