[1]Sono inscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938.

[2]Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R. decreto n. 485 in data 6 settembre 1902.

Testo vigente dal 5 luglio 1923

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urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1395~art3 · fonte del testo