[1]Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorita' giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.
[2]Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli inscritti nell'albo.
[3]Tuttavia, per ragioni di necessita' o di utilita' evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non inscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.
Testo vigente dal 5 luglio 1923
