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Art. 62 — Deliberazioni del Consiglio nazionale

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonche' in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonche' al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art62 · fonte su Normattiva