Art. 3 — Registri dei produttori di ceramica
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Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 vengono istituiti il "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e il "registro dei produttori di ceramica italiana di qualita'", rispettivamente depositati presso la commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio. La richiesta di iscrizione al registro puo' essere inoltrata da singoli produttori ceramici nonche' dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche secondo modalita' e condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico. L'iscrizione al registro e' disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su conforme parere del comitato di cui agli articoli 7 e 11, o dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico.
Testo in vigore dal 17 luglio 1990 al 25 febbraio 1996
