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Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ceramico ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 4, e' costituito un comitato di disciplinare, con sede presso un comune della zona interessata, indicato dal medesimo Consiglio nazionale. Il comitato:

  • a)esamina le domande inoltrate e comunica il parere sull'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attivita' lavorativa;
  • b)svolge i compiti di cui all'articolo 11;
  • c)vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale ceramico, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale della zona, garantendo la rispondenza delle produzioni, per le quali e' stato richiesto il marchio della denominazione d'origine, alle caratteristiche previste dal disciplinare medesimo. I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale ceramico, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale. Ciascun comitato non potra' essere costituito da piu' di quindici componenti designati dai comuni e dalle regioni interessate. Nei comitati va altresi' assicurata la rappresentanza dei consorzi o enti di tutela ceramica e delle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative in campo nazionale, operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentativita' o consistenza. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge i comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei e, in particolare, dei consorzi o enti di cui agli articoli 9 e 10, ove esistenti. Le decisioni del comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto dall'articolo 11 sono impugnabili da chi ne abbia interesse presso il Consiglio nazionale ceramico, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse.

Testo in vigore dal 17 luglio 1990 al 25 febbraio 1996

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