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Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza. Il disciplinare di cui al comma 1 delimita la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto nonche' i criteri di valutazione, ai fini di cui all'articolo 11, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali. Il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualita' viene definito dal Consiglio nazionale ceramico. Per le ceramiche destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale il disciplinare, di cui ai commi 1 e 3, deve prevedere l'osservanza delle norme vigenti in materia nonche' la certificazione da esse prevista. Il disciplinare di cui al comma 1 e' approvato dal Consiglio nazionale ceramico, su proposta della regione, sentiti gli enti locali e le organizzazioni dei produttori di ceramica artistica e tradizionale della zona. Il disciplinare di cui al comma 3 e' approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sentite le organizzazioni dei produttori interessati. Il disciplinare e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 17 luglio 1990 al 25 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art8 · fonte su Normattiva