Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto
Art. 2 — Prescrizioni relative alle carni utilizzate
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Il "Salame di Varzi" deve essere prodotto con carni fresche provenienti da suini:
- a)in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma 1 dell'articolo 1 o comunque provenienti da allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola della provincia di Pavia e da allevamenti situati nei comuni della provincia di Alessandria e di Piacenza confinanti con la zona di produzione del "Salame di Varzi", o da altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini;
- b)che, dopo il periodo di finissaggio, alimentati cioe' negli ultimi tre mesi seguendo la pratica tradizionale, abbiano raggiunto un peso vivo minimo di chilogrammi 150;
- c)abbattuti e perfettamente dissanguati presso il singolo produttore o comunque nella zona di produzione del "Salame di Varzi" previa una sosta di almeno dodici ore e tenuti completamente a digiuno.
Testo in vigore dal 9 giugno 1989 al 6 marzo 1992
