Art. 17 — Sanzioni relative alla regolarità della produzione animale
L'allevatore che rilascia il certificato di cui all'articolo 4 per suini non allevati ed alimentati conformemente alle prescrizioni di cui al medesimo articolo 4 ovvero a quanto disposto dalla presente legge e' punito con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a sei mesi. Chiunque falsifica il certificato di cui all'articolo 4 e' punito con la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. Il macellatore che appone il timbro indelebile su cosce suine non accompagnate dai prescritti certificati e chiunque ne fa uso indebito e' punito con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da tre a dodici mesi o con la sanzione pecuniaria da duecentomila a due milioni di lire.
Testo vigente dal 20 febbraio 1990
