Le disposizioni dell'articolo 226-quinquies del codice di procedura penale si applicano anche alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 12 aprile 1974
Le disposizioni dell'articolo 226-quinquies del codice di procedura penale si applicano anche alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 12 aprile 1974
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 legge 8 aprile 1974, n. 98 (nuova legge sulle intercettazioni telefoniche) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione ed in relazione all'art. 226 quinques cod. proc. pen., in quanto identica questione, proposta negli stessi termini, è già stata dichiarata dapprima infondata con sent. n. 120 del 1975 e successivamente manifestamente infondata con ord. n. 133 del 1977.
Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 8 Tutela della riservatezza e della liberta' e segretezza delle comunicazioni
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 legge 8 aprile 1974, n. 98, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., in quanto identica questione, proposta negli stessi termini, è già stata dichiarata infondata con sent. n. 120 del 1975.
Art. 112 cost. · Art. 3 cost. · Art. 8 Tutela della riservatezza e della liberta' e segretezza delle comunicazioni
L'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, secondo cui le nullità insanabili previste dall'art. 226 quinquies c.p.p. (introdotto con la stessa legge) si applicano anche alle intercettazioni raccolte prima dell'entrata in vigore della legge medesima, non contrasta, nei sensi della motivazione, con gli artt. 112 e 3 della Costituzione (obbligo del p.m. di esercitare l'azione penale e disparità di trattamento di più imputati in ordine alle prove acquisite). L'interpretazione supposta dal giudice a quo - secondo cui la norma impugnata determinerebbe un'invalidazione a posteriori delle intercettazioni autorizzate dall'autorità giudiziaria ma effettuate senza il rispetto delle nuove disposizioni - appare errata. Emerge dall'interpretazione letterale della nuova legge, suffragata dalla ratio della stessa, quale risulta dai lavori preparatori, e dall'intento di emanare una nuova disciplina in linea con i principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 34 del 1973, che il combinato disposto degli artt. 5 ed 8 della legge 98 del 1974 ha stabilito che non si possa tenere alcun conto delle intercettazioni effettuate in difformità della legge che le disciplina - superandosi così il contrario orientamento giurisprudenziale per cui avrebbe dovuto prevalere il libero convincimento del giudice - e che tale nullità assoluta ed insanabile opera anche in relazione alle intercettazioni raccolte prima dell'entrata in vigore della nuova legge, in contrasto con le norme all'epoca vigenti. La contraria interpretazione, implicante l'eccezionale invalidazione a posteriori di prove ritualmente assunte secondo la legge dell'epoca, contrasterebbe con il principio costituzionale di eguaglianza, discriminando tra prova e prova senza motivi costituzionalmente validi.
Art. 226 c.p.p. · Art. 339 c.p.p. · Art. 15 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;98~art8 · fonte su Normattiva