Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1962 al 20 gennaio 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministro sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facolta' di provvedere diretta niente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni; enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.

[2]In caso di urgenza il Ministro puo' adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 dicembre 1961, n. 1552

3

La L. 21 dicembre 1961, n. 1552 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' limitato al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite e' di lire tre milioni".

Testo in vigore dal 28 febbraio 1962 al 20 gennaio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 28 febbraio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 dicembre 1961, n. 1552

    La L. 21 dicembre 1961, n. 1552 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' limitato al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite e' di lire tre milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art14 · fonte del testo