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[1]Il Ministro sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facolta' di provvedere diretta niente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni; enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.

[2]In caso di urgenza il Ministro puo' adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 28 febbraio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art14 · fonte del testo