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[1]Il Ministro sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facolta' di provvedere diretta niente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni; enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 dicembre 1961, n. 1552
3La L. 21 dicembre 1961, n. 1552 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' limitato al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite e' di lire tre milioni".
L. 28 dicembre 1977, n. 970
5aLa L. 28 dicembre 1977, n. 970 nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 dicembre 1961, n. 1552 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali e' tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte."
Testo in vigore dal 20 gennaio 1978 al 11 gennaio 2000
