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[1]Il Ministro sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facolta' di provvedere diretta niente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni; enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.

[2]In caso di urgenza il Ministro puo' adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente. 3 5a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 dicembre 1961, n. 1552

3

La L. 21 dicembre 1961, n. 1552 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' limitato al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite e' di lire tre milioni".

L. 28 dicembre 1977, n. 970

5a

La L. 28 dicembre 1977, n. 970 nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 dicembre 1961, n. 1552 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali e' tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte."

Testo in vigore dal 20 gennaio 1978 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1962 al 20 gennaio 1978.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 1977, n. 970

    La L. 28 dicembre 1977, n. 970 nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 dicembre 1961, n. 1552 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali e' tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art14 · fonte del testo