Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 aprile 1998 al 10 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validita' non superiore ad un anno. 3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una societa' di assicurazione. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65
Testo in vigore dal 25 aprile 1998 al 10 agosto 1999
