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I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validita' non superiore ad un anno. 3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una societa' di assicurazione. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65

Testo in vigore dal 25 aprile 1998 al 10 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 25 aprile 1998. 51 parole tolte, 104 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sessione si applicano anche nei casi di esportazione temporanea.

tolto: La licenza di esportazione temporanea e' concessa per un periodo di tempo determinato e puo' essere prorogata dal Ministro su richiesta dell'interessato.

tolto: La tassa di esportazione e' riscossa a titolo cauzionale. Essa e' incamerataaggiunto: I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validita' non superiore ad un anno. 3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una societa' di assicurazione. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano tolto: riemportati aggiunto: reimportati nel termine stabilitotolto: .aggiunto: , fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art40 · fonte del testo