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I beni culturali per i quali opera il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrita' e la sicurezza. Puo' essere inoltre autorizzata l'uscita temporanea dei beni culturali di cui al comma 1:

  • a)costituenti mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero, per un periodo non superiore alla durata del mandato all'estero degli interessati;
  • b)costituenti l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;
  • c)da sottoporre ad analisi, indagini ed interventi di conservazione e restauro da eseguire necessariamente all'estero. Non puo' essere comunque autorizzata l'uscita:
  • a)dei beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
  • b)dei beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. L'interessato chiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'assenso all'uscita temporanea, indicando il responsabile della custodia del bene all'estero. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore, nei casi di cui al comma 1, ad un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento e' prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra nei casi di cui al comma 1. L'assenso, nei casi di cui al comma 1, e' sempre subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero. 7. L'uscita del bene, nei casi di cui al comma 1, e' garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una societa' di assicurazione. La cauzione e' incamerata dall'Amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. La cauzione non e' richiesta per i beni di cui al comma 2

Testo in vigore dal 10 agosto 1999 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1999

Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1998 al 10 agosto 1999. 40 parole tolte, 308 parole aggiunte in 6 capoversi.

I beni culturali per i quali tolto: operi aggiunto: opera il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono tolto: circolare in via temporanea per manifestazioni culturali aggiunto: uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'artetolto: . Per le finalita' aggiunto: di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrita' e la sicurezza. Puo' essere inoltre autorizzata l'uscita temporanea dei beni culturali di cui al comma 1tolto: , l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validita' non superioreaggiunto: :

aggiunto: a) costituenti mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero, per un periodo non superiore alla durata del mandato all'estero degli interessati;

aggiunto: b) costituenti l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;

aggiunto: c) da sottoporre ad analisi, indagini ed interventi di conservazione e restauro da eseguire necessariamente all'estero. Non puo' essere comunque autorizzata l'uscita:

aggiunto: a) dei beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

aggiunto: b) dei beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. L'interessato chiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'assenso all'uscita temporanea, indicando il responsabile della custodia del bene all'estero. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore, nei casi di cui al comma 1, ad un annotolto: . 3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite aggiunto: dall'uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento e' prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra nei casi di cui al comma 1. L'assenso, nei casi di cui al comma 1, e' sempre subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero. 7. L'uscita del bene, nei casi di cui al comma 1, e' garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 … da un istituto bancario o da una societa' di assicurazione. La cauzione e' incamerata tolto: dall'amministrazione aggiunto: dall'Amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non tolto: siano reimportati aggiunto: rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilitotolto: , fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65aggiunto: . Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. La cauzione non e' richiesta per i beni di cui al comma 2

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art40 · fonte del testo