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[1]Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sessione si applicano anche nei casi di esportazione temporanea.
[2]La licenza di esportazione temporanea e' concessa per un periodo di tempo determinato e puo' essere prorogata dal Ministro su richiesta dell'interessato.
[3]La tassa di esportazione e' riscossa a titolo cauzionale. Essa e' incamerata ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano riemportati nel termine stabilito.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 25 aprile 1998
