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[1]Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sessione si applicano anche nei casi di esportazione temporanea.

[2]La licenza di esportazione temporanea e' concessa per un periodo di tempo determinato e puo' essere prorogata dal Ministro su richiesta dell'interessato.

[3]La tassa di esportazione e' riscossa a titolo cauzionale. Essa e' incamerata ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano riemportati nel termine stabilito.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 25 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art40 · fonte del testo