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[1]Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.
[2]Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'Amministrazione ritenga di prescrivere.
[3]In caso di inosservanza, la concessione e' revocata.
[4]La concessione puo' altresi' essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministro.
[5]Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000
