Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 41 Cost., nell'affermare il principio della libera iniziativa economica privata, tutela il privato cittadino da interventi che possono restringere in modo arbitrario le proprie attività economiche ma non accorda alcuna particolare protezione ai privati concessionari che vengono ad essere abilitati all'esercizio di attività (quali le ricerche archeologiche) altrimenti loro precluse. La norma impugnata, pertanto, col prevedere una potestà discrezionale della pubblica Amministrazione di accordare concessioni di ricerche archeologiche e di imporre in tale occasione le restrizioni che ritiene opportune, non si pone in contrasto con l'art. 41 Cost..
Art. 27 cost. · Art. 41 cost. · Art. 45 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 68 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000. 181 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.
tolto: Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'Amministrazione ritenga di prescrivere.
tolto: In caso di inosservanza, la concessione e' revocata.
tolto: La concessione puo' altresi' essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministro.
tolto: Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art45 · fonte del testo