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I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichita' e d'arte, sono puniti con la multa da lire 2.000 a lire 50.000.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 28 marzo 1975
