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((I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichita' e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000)).

Testo in vigore dal 28 marzo 1975 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1975

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 28 marzo 1975. 9 parole tolte, 18 parole aggiunte.

I rappresentanti delle tolto: Provincie, dei Comuni aggiunto: province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciutiaggiunto: , che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichita' e d'arte, sono puniti con la tolto: multa da lire 2 aggiunto: reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a tolto: lire 50 aggiunto: L. 75.000.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art62 · fonte del testo