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((I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichita' e d'arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000)).
Testo in vigore dal 28 marzo 1975 al 11 gennaio 2000
