Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1939 al 28 marzo 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque ometta la denuncia prevista dall'art. 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma, dell'art. 32, e' punito con la multa da lire 1000 a 50.000.

[2]La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art. 34.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 28 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art63 · fonte del testo