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[1]((Chiunque ometta la denuncia prevista dall'articolo 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 32 e' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000)).
[2]La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art. 34.
Testo in vigore dal 28 marzo 1975 al 11 gennaio 2000
