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[1]((Chiunque ometta la denuncia prevista dall'articolo 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 32 e' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000)).

[2]La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art. 34.

Testo in vigore dal 28 marzo 1975 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1975

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 28 marzo 1975. 9 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Chiunque ometta la denuncia prevista tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo commatolto: , dell'art. 32, aggiunto: dell'articolo 32 e' punito con la tolto: multa da lire 1000 a 50 aggiunto: reclusione fino ad un anno e la multa da L. 1.500.000 a L. 75.000.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art63 · fonte del testo