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[1]E' punita con la, multa da lire 2.000 a lire 150.000, l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge:

  • a)quando la cosa non sia presentata alla dogana;
  • b)quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

[2]La cosa e' confiscata. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

[3]Quando si tratti di cose di proprieta' di enti o Istituti legalmente riconosciuti, il Ministero per l'educazione nazionale puo' disporre che le cose stesse alano attribuite all'ente o istituto che ne era proprietario.

[4]Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'art. 64.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 28 marzo 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art66 · fonte del testo