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[1]E' punita con la, multa da lire 2.000 a lire 150.000, l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge:5
- a)quando la cosa non sia presentata alla dogana;
- b)quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.
[2]La cosa e' confiscata. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
[3]Quando si tratti di cose di proprieta' di enti o Istituti legalmente riconosciuti, il Ministero per l'educazione nazionale puo' disporre che le cose stesse alano attribuite all'ente o istituto che ne era proprietario.
[4]Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'art. 64.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 marzo 1975, n. 44
5La L. 1 marzo 1975, n. 44 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "All'articolo 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' apportata la seguente modificazione: nel primo comma le parole: "E' punita con la multa da L. 3.000 a L. 225.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "E' punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da L. 300.000 a L. 4.500.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni"".
Testo in vigore dal 28 marzo 1975 al 29 gennaio 1987
