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(( Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche' i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni. La pena e' aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attivita' per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione e' revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati. 6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 900.000))
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 marzo 1975, n. 44
5La L. 1 marzo 1975, n. 44 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "All'articolo 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' apportata la seguente modificazione: nel primo comma le parole: "E' punita con la multa da L. 3.000 a L. 225.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "E' punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da L. 300.000 a L. 4.500.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni"".
Corte Costituzionale
6La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 19 gennaio 1987 n. 2 (in G.U. 1a s.s. 28/01/1987, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' del presente articolo nella parte in cui prevede la confisca di opere tutelate ai sensi della l. n. 1089 del 1939 che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando risultino di proprieta' di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto.
Testo in vigore dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000
