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(( Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche' i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni. La pena e' aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attivita' per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione e' revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati. 6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 900.000))

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 marzo 1975, n. 44

5

La L. 1 marzo 1975, n. 44 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "All'articolo 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' apportata la seguente modificazione: nel primo comma le parole: "E' punita con la multa da L. 3.000 a L. 225.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "E' punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da L. 300.000 a L. 4.500.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni"".

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 19 gennaio 1987 n. 2 (in G.U. 1a s.s. 28/01/1987, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' del presente articolo nella parte in cui prevede la confisca di opere tutelate ai sensi della l. n. 1089 del 1939 che siano state oggetto di esportazione abusiva, anche quando risultino di proprieta' di un terzo che non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto.

Testo in vigore dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1987 al 25 aprile 1998. 109 parole tolte, 258 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: E' punita con la,aggiunto: Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche' i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire tolto: 2 aggiunto: 500.000 a lire tolto: 150.000, l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge:

tolto: a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;

tolto: b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

tolto: La cosa e' confiscata. La aggiunto: 10 milioni. La pena e' aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

tolto: Quando si tratti di cose di proprieta' di enti o Istituti legalmente riconosciuti, il Ministero per l'educazione nazionale puo' disporre che le cose stesse alano attribuite all'ente o istituto che ne era proprietario.

tolto: Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'art. 64. aggiunto: Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attivita' per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione e' revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati. 6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 900.000

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art66 · fonte del testo