L'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi e' consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge.
Testo vigente dal 30 aprile 1954
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Testo vigente dal 30 aprile 1954
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;125~art1 · fonte del testo