Con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di ((diciotto mesi)) dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo art. 4, saranno riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonche' le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della presente legge. Nel decreto verranno fissati la data di applicazione della tutela delle singole denominazioni prevista dalla presente legge, nonche' le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine e tipica riconosciuta e tutelata, ed i relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi. La revisione degli elenchi delle denominazioni si effettuera' ogni cinque anni, con le modalita' stabilite nel primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 8 febbraio 1955

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 4/1958

    Questione infondata
    18 gennaio 1958

    L'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nel disporre che con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà a "riconoscere le denominazioni di origine..... nonché le denominazioni tipiche dei formaggi", non contiene una delega legislativa perché, dal punto di vista formale, non fa riferimento al procedimento prescritto per la emanazione dei decreti delegati e, dal punto di vista sostanziale, non regola alcun rapporto intersubbiettivo, ma, sulla base di norme dettate nei precedenti articoli 1 e 2, prevede l'accertamento di una varietà e particolarità di dati nonché rilevamenti e valutazioni di natura tecnica, che rientrano nella competenza propria del potere esecutivo. Pertanto è infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3 in riferimento agli artt. 70, 76 e 92, primo comma, della Costituzione.

    Art. 25 cost. · Art. 3 Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 febbraio 1955

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1954 al 8 febbraio 1955. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di tolto: sei aggiunto: diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per l'agricoltura …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;125~art3 · fonte del testo