Chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo quali formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 100.000. Se il colpevole abbia fatto uso, allo scopo di compiere la frode, di marchi individuali e commerciali o del Comitato nazionale, veri o contraffatti od in qualsiasi modo alterati o modificati, le pene come sopra comminate sono aumentate fino ad un terzo. Se i formaggi considerati nella prima parte del presente articolo sono destinati alla vendita, o comunque, alla esportazione in Paese straniero, e come tali venduti, le pene sono aumentate fino alla meta'. Se il fatto e' commesso da un produttore di formaggi con denominazione di origine riconosciuta, le pene sono aumentate fino ad un terzo.

Testo vigente dal 30 aprile 1954

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;125~art9 · fonte del testo