Chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute alterandole oppure parzialmente modificandole con aggiunte anche indirettamente con termini rettificativi, come "tipo", "uso", "gusto", o simili, e' punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino a lire 50.000. Le stesse pene si applicano anche quando le denominazioni alterate come sopra sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in genere sui mezzi pubblicitari.

Testo vigente dal 30 aprile 1954

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;125~art10 · fonte del testo