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Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 28 marzo 2000

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 104/2003

    Illegittimità dichiarata
    1 aprile 2003

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di adozione o di affidamento, non consentono ai genitori adottivi o affidatari di fruire dei permessi giornalieri previsti per il primo anno di vita del bambino, dalla data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Infatti il rimettente ha omesso di indicare un dato essenziale ai fini della rilevanza, ossia la data di effettivo ingresso nella famiglia dei minori destinatari dell'affidamento preadottivo; inoltre, lo stesso, pur mostrando di conoscere la nuova normativa in materia, non ha fornito alcuna motivazione sulla ragione che lo ha indotto a sottoporre all'esame di costituzionalità norme espressamente abrogate. - Sulla necessità di motivare sulla persistente rilevanza di norme abrogate, v. citata ordinanza n. 204/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 37 cost. · Art. 45 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 15 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'

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  • Sentenza n. 1/1987

    Illegittimità dichiarata
    19 gennaio 1987

    Poiché la figura giuridica del padre lavoratore è contemplata solo dall'art. 7, l. n. 903 del 1977, è rispetto a tale norma che occorre valutare la necessità degli interventi additivi richiesti al fine di assicurare che i benefici previsti per la lavoratrice madre si estendano al padre lavoratore nei casi in cui venga a mancare ogni possibilità di assistenza al figlio neonato da parte della madre; donde l'inammissibilità delle impugnative concernenti le altre norme agli stessi fini denunciate. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, e degli artt. 6 e 8, l. 9 dicembre 1977, n. 903, sollevate in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 130/1983

    Questione inammissibile
    5 maggio 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., degli artt. 4 e 10 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e 6 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevedono che l'astensione obbligatoria dal lavoro ed i riposi giornalieri previsti a tutela delle lavoratrici madri possano essere goduti anche dal padre, ove l'assistenza alla madre venga meno in quanto il giudice a quo non ha motivato sulla rilevanza omettendo ogni riferimento alla fattispecie concreta.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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