Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 332/1988

    Ha colpito questo articolo
    24 marzo 1988

    Le ragioni di tutela del posto di lavoro della lavoratrice madre debbono valere sia nel caso di filiazione naturale sia in quello di affidamento preadottivo, e, di conseguenza, identica disciplina, sotto il profilo economico, deve essere prevista nel caso in cui la lavoratrice, durante il periodo in cui ne e` vietato il licenziamento, intenda dimettersi per meglio accudire al minore. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - l'art. 12, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennita` stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

    Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost. · Art. 37 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art12 · fonte su Normattiva