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In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 31 marzo 1988
