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In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale con sentenza del 11 - 24 marzo 1988 n. 322 (in G.U. 1a s.s. 30/03/1988 n. 13) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennita' stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria".
Testo in vigore dal 31 marzo 1988 al 27 aprile 2001
