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La vigilanza sulla presente legge e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato del lavoro. Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici con dotti, i medici dell'istituto presso il quale la lavoratrice e' assicurata per il trattamento di maternita', salvo quanto previsto dai commi successivi. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice e' assicurata per il trattamento di maternita' hanno facolta' di accettare, i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata. I medici dell'ispettorato del lavoro hanno facolta' di controllo. Il certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, puo' essere redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice. L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 5, lettera a), della presente legge e' disposta dall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento medico, per il quale l'ispettorato del lavoro ha facolta' di delegare gli ufficiali sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5 della presente legge e' disposta dall'ispettorato del lavoro, oltreche' su istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge, e' disposto dall'ispettorato del lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge, l'anticipazione dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo sopracitato e' disposta dall'ispettorato del lavoro. I provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in ordine a quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo sono definitivi.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 27 aprile 2001
