Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Art. 12 — Casi di esclusione del consenso
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1999 al 1 febbraio 2002. Leggi il testo vigente →
Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
- a)riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b)e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
- c)riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
- e)e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
- f)riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- g)e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
- h)e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Testo in vigore dal 1 ottobre 1999 al 1 febbraio 2002
