Tutela giuridica dell'avviamento commerciale

Art. 4 — Compenso per la perdita dell'avviamento

In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione, relativo agli immobili indicati nell'articolo 1, diverso dalla risoluzione per inadempienza del conduttore e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 2, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisca in conseguenza di tale cessazione nella misura dell'utilita' che ne puo' derivare al locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilita' del canone di affitto che l'immobile puo' rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. Il compenso non e' dovuto se il contratto non e' stato rinnovato per volonta' del conduttore. Il conduttore puo' rinunciare al predetto compenso optando, nelle forme e nel termine di cui al terzo comma dell'articolo 2, per la proroga biennale del contratto di locazione ad un canone da concordarsi tra le parti.

Testo vigente dal 4 febbraio 1963

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 384/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 l. 27 gennaio 1963, n. 19, sollevata in riferimento agli artt, 3 e 35, primo comma, Cost., dalla Corte di appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Presidente e re…

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  • Sentenza n. 18/1978

    Questione inammissibile
    7 marzo 1978

    Poiché nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (quando l'azione esecutiva è fondata su una sentenza) non sono riproponibili - come sia in dottrina che nella giurisprudenza della Cassazione è pacifico - contestazioni concernenti l'oggetto del già esaurito giudizio di cognizione, nel suddetto giudizio di opposizione non possono sollevarsi questioni di legittimità costituzionale su norme, in esso sicuramente inapplicabili e perciò irrilevanti, attinenti al giudizio di cognizione (Inammissibilità, in quanto sollevata in un giudizio di opposizione a precetto intimato in base a sentenza civile del giudice di appello - della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351, e dell'art. 4 della legge 27 gennaio 1963, n. 19, nella parte in cui non estendono agli affitti di azienda il regime vincolistico previsto per le locazioni degli immobili ad uso commerciale o alberghiero).

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  • Sentenza n. 73/1966

    Questione infondata
    21 giugno 1966

    La legge sulla tutela dell'avviamento commerciale, nel porre la regola secondo la quale il conduttore ha diritto di essere compensato per la perdita dell'avviamento subita dalla propria azienda ovvero, rinunciando al compenso, può optare per la proroga biennale del contratto ad un canone da concordarsi fra le parti, ha inteso evitare che il locatore possa trarre profitto senza alcun contributo personale dall'attività commerciale o artigiana esercitata dal conduttore ed ha introdotto alcune limitazioni al diritto di proprietà che, essendo disposte con la legge ed al fine di assicurarne la funzione speciale, sono da ritenere conformi al precetto dell'art. 42 della Costituzione. È peraltro da escludere che il conduttore possa rimanere nell'immobile dopo la scadenza del contratto e fino al termine di un giudizio di merito, in quanto la proroga biennale è subordinata all'accordo delle parti e, in difetto di esso, il contratto è risolto alla scadenza stabilita.

    Art. 42 cost. · Art. 4 Tutela giuridica dell'avviamento commerciale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-01-27;19~art4 · fonte su Normattiva