Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche
Art. 11 — Lavori aggiuntivi o variati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1981 al 3 novembre 1984. Leggi il testo vigente →
L'amministrazione puo' autorizzare la consegna dei lavori aggiuntivi o variati a seguito di parere favorevole del competente organo consultivo oppure deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia. Deve essere in ogni caso garantita la copertura finanziaria.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1981 al 3 novembre 1984
