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((Nei casi in cui, a norma dell'articolo 5, lettera f), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e delle disposizioni vigenti per gli appalti non disciplinati da detta legge, e' consentita l'esecuzione di lavori complementari da parte dell'aggiudicatario dei lavori principali, l'amministrazione puo' autorizzare la consegna dei lavori previo parere favorevole dell'organo consultivo o deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia. Deve in ogni caso essere garantita la copertura finanziaria)).

Testo in vigore dal 3 novembre 1984 al 13 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art11 · fonte su Normattiva