Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' sostituito dal seguente: "La classifica secondo l'importo e' stabilita come segue:
- 1)fino a L. 75 milioni;
- 2)fino a L. 150 milioni;
- 3)fino a L. 300 milioni;
- 4)fino a L. 750 milioni;
- 5)fino a L. 1.500 milioni;
- 6)fino a L. 3.000 milioni;
- 7)fino a L. 6.000 milioni;
- 8)fino a L. 9.000 milioni;
- 9)fino a L. 15.000 milioni;
- 10)oltre L. 15.000 milioni".
Testo vigente dal 22 novembre 1986
