Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' sostituito dal seguente: "La classifica secondo l'importo e' stabilita come segue:

  • 1)fino a L. 75 milioni;
  • 2)fino a L. 150 milioni;
  • 3)fino a L. 300 milioni;
  • 4)fino a L. 750 milioni;
  • 5)fino a L. 1.500 milioni;
  • 6)fino a L. 3.000 milioni;
  • 7)fino a L. 6.000 milioni;
  • 8)fino a L. 9.000 milioni;
  • 9)fino a L. 15.000 milioni;
  • 10)oltre L. 15.000 milioni".

Testo vigente dal 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-11-15;768~art2 · fonte su Normattiva