Allo scopo di attuare il decentramento operativo di cui al precedente articolo 7 nell'ambito della procedura automatizzata dell'albo nazionale dei costruttori e' autorizzata l'assunzione di quaranta telescriventisti con mansioni di terminalisti. Il Ministro dei lavori pubblici e' altresi' autorizzato ad assumere, anche in soprannumero, otto unita' lavorative, di cui all'allegata tabella, mediante concorsi, ovvero ad utilizzare le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nell'ultimo quinquennio dalla medesima amministrazione. Il personale di cui al precedente comma 2 presta servizio presso il comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori e la commissione regionale per il rilevamento del costo dei materiali e dei trasporti in Sardegna. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento indicato alla voce: "Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-11-15;768~art8 · fonte su Normattiva