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((Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unita' immobiliare, da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato al momento del sisma, avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della imposta complementare dell'anno 1967. Limitatamente ad una unita' immobiliare da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato in possesso delle condizioni previste nel precedente comma e che non sia ubicata in zona da trasferire, e' concesso un contributo per la riparazione nella misura pari allo intero importo dei lavori per un ammontare comunque non superiore a lire dieci milioni per ciascuna unita' immobiliare. In caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo di cui ai commi precedenti spetta al coniuge e, in mancanza, nell'ordine, ai discendenti o agli ascendenti, purche' non aventi diritto al contributo per altra unita' immobiliare. Per la rimozione degli alloggi provvisori lasciati liberi dagli occupanti si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1976, numero 178)).

Testo in vigore dal 23 agosto 1978 al 31 marzo 1981

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