Art. 3
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Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unita' immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, purche' alloggiato in ricoveri provvisori o emigrato e che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'articolo 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare dell'anno 1967. In caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo di cui al primo comma del presente articolo spetta al coniuge o, in mancanza, nell'ordine, ai figli o agli ascendenti conviventi, purche' alloggiati nei ricoveri provvisori. ((Coloro che, senza titolo legittimo ma in buona fede, occupavano l'immobile sinistrato alla data del sisma, possono chiedere il contributo di cui al primo comma e procedere al ripristino dell'immobile stesso, salvo il diritto di proprieta', qualora il proprietario non vi abbia per qualsiasi motivo provveduto nel termine relativo)).
Testo in vigore dal 28 giugno 1978 al 23 agosto 1978
